Spazio al pluralismo contro il totem del contratto collettivo
Spazio al pluralismo contro quel totem del contratto collettivo sul quale si sono arroccate Cgil, Cisl, Uil e Confindustria di Maurizio Ballistreri*
È un quadro molto grave sul piano salariale, quello che è emerso dalle stime elaborate recentemente dall’Inps per una platea di oltre 5 milioni di lavoratori dipendenti sulla base delle dichiarazioni contributive dell’ottobre 2017 dei lavoratori, che hanno lavorato a full time per tutto il mese: il 22% dei lavoratori del settore privato (eccezion fatta per i settori agricolo e domestico) si trova sotto una soglia di retribuzione oraria lorda di 9 euro. Su queste stime una platea del 9% è al di sotto anche degli 8 euro di salario orario; il 40% della platea si pone sotto 10 euro.
A fronte di questa condizione il ministro del
Lavoro e vicepremier ha presentato una proposta di salario minimo per legge. Si tratta di un istituto che
esiste in ben ventidue Paesi dell’Unione europea su ventotto, che hanno un
sistema legale di fissazione dei minimi retributivi. Alla più antica tradizione
francese risalente al 1950 dello Smig, si sono uniti altri Stati che hanno
introdotto il salario minimo legale, da ultima la Germania con la legge
approvata nel 2014. E, d’altra parte, nel novembre 2017 a Göteborg in Svezia, i
28 capi di Stato e premier dei paesi aderenti all’Ue hanno discusso di ‘Europa
sociale’; discussione preceduta dal tema dell’adozione del cosiddetto ‘Pilastro
europeo dei diritti sociali’, che tra gli obiettivi fondamentali ha il salario
minimo per legge, quale strumento legale strategico per contrastare il dumping
sociale.
Una proposta del governo certamente accettabile quindi, in quanto finalizzata a
garantire a tutti i lavoratori italiani un minimo salariale inderogabile, che
può essere migliorata, prevedendo, ad esempio, che la copertura riguardi anche
quelle figure di lavoro che non rientrano nella nozione tradizionale di
subordinazione, ma che subiscono gravi fenomeni di sfruttamento e che sono
meritevoli di tutele sul piano retributivo oltre che su quelli della sicurezza
sul lavoro e sul welfare, come nel caso dei rider; mentre i minimi potrebbero
essere definiti per via intercategoriale e per aree territoriali.
Ma a fronte di questa proposta i sindacati
confederali hanno alzato gli scudi e qualche esponente ha affermato
lapidariamente ”fateci fare il nostro mestiere”, sottintendendo che devono
essere i contratti collettivi da loro sottoscritti a garantire i minimi
salariali, senza però, alcuna motivazione giuridica, considerata l’inesistenza
di riserve di competenza fra legge e contratto, in quanto destinatari di un medesimo
sostegno costituzionale, con l’esclusione che i rapporti fra le fonti si
possano definire sulla base di schematiche delimitazioni di sfere di
intervento.
Niente autorizza a sostenere neppure che l’intervento legislativo possa operare
solo in via sussidiaria alla contrattazione, secondo la configurazione
tradizionale della normativa sui minimi, cioè limitatamente alle categorie dove
i salari siano eccezionalmente bassi per l’assenza o per la particolare
debolezza della contrattazione e che, comunque, se la grande parte del lavoro
subordinato è formalmente coperta dall’autonomia collettiva, un’area
significativa ne è esclusa proprio per la pratica del dumping sociale
conseguente al lavoro sommerso e illegale, specie nel Mezzogiorno, a danno
delle donne e degli immigrati. Tali affermazioni sono francamente
incomprensibili anche sul piano sociale, in presenza di un’ipotesi di
intervento legislativo che consentirebbe di eliminare gravi fenomeni di
sfruttamento.
La verità è che queste posizioni sindacali (ma
anche di Confindustria) sono espressione di interessi di organizzazione, per
circoscrivere ancora agli attori ‘storici’ delle relazioni industriali in
Italia l’ambito della contrattazione collettiva, perpetuando la metafora di
Orwell in cui “qualcuno è più eguale degli altri”, a fronte di un nuovo e più
significativo, rispetto al passato, pluralismo dei soggetti collettivi del
lavoro e delle imprese.
Ma la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale hanno ormai eroso
il criterio sotteso al ‘Circolo Picwick’ della contrattazione collettiva in
Italia, quello selettivo del “comparativamente più rappresentativo” (si vedano
le sentenze n. 4951 del 2019 della Cassazione e n. 51 del 2015) in cui il
ricorso ai minimi retributivi dei contratti collettivi stipulati con le
associazioni ritenute “comparativamente più rappresenative” è correttamente
bilanciato con il principio-precetto costituzionale della libertà sindacale e
del pluralismo contrattuale.
E a riprova di tale volontà autoreferenziale ed escludente di Cgil, Cisl, Uil e Confindustria si deve ricordare che esse non sono d’accordo sull’istituzione del salario minimo per legge e neppure (tranne la Cgil ma sulla base degli accordi interconfederali tra Confindustria e confederazioni sindacali) ad attuare i commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 della Costituzione con una legge. Come è noto, si è determinato a seguito dell’inattuazione dell’art. 39 Cost. un sistema sindacale ‘di fatto’, fondato sull’autonomia collettiva, con la realizzazione di un ordinamento intersindacale dal carattere strutturalmente aperto, ma che si è trasformato in un sistema chiuso e difensivo ormai di posizioni di privilegio sindacali fuori dall’attualità e dalle dinamiche delle relazioni industriali.
Ci vuole una legge di attuazione integrale
dell’art. 39 della Costituzione, che tenga naturalmente conto del ‘diritto
vivente’, per attribuire efficacia generale ai contratti collettivi di lavoro,
senza la scorciatoia del cosiddetto “sindacato comparativamente più
rappresentativo”, con
regole certe sulla rappresentatività, evitando casi come quello del recente
rinnovo del CNEL, operato utilizzando parametri vecchi e non più attuali,
ispirati ad una sorta di corporativismo semipubblicistico delle relazioni
industriali, tale da configurare un ‘club’ esclusivo della rappresentanza”. E
anche il tema della personalità giuridica dei sindacati, per il conferimento
dell’efficacia generale ai contratti collettivi, non deve essere un tabù, per
consentire un controllo pubblico sulla vita democratica interna e sull’uso
delle risorse (in larga parte statali) anche a fronte di alcuni casi di
malcostume, che non hanno avuto esiti giudiziari solo in ragione della
configurazione privatistica di queste associazioni.
C’è da augurarsi che governo e parlamento sappiano intervenire su questi temi,
evitando che, ancora una volta, le (legittime) posizioni di dissenso di alcune
organizzazioni sindacali diventino inaccettabili e anti-storici veti
lobbistici.
*Titolare Diritto del lavoro Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche all’Università di Messina, avvocato di Cassazione
- tratto da Corriere Nazionale
