Quando i Post e i Like fanno GIUSTIZIA

Quando i Post e i Like fanno  GIUSTIZIA

Da un banale diverbio stradale ad una lite con lesioni tra due uomini. Questo sarebbe stato l’oggetto del processo di ieri che ha visto impegnato  il Giudice monocratico della prima sezione penale del Tribunale di Messina, dott. Cipri, se il caso non si fosse farcito di fatti e testimonianze che lo hanno reso degno di una puntata del famoso telefilm americano Perry Mason. L’imputato G. G., un piccolo imprenditore di Mili Marina, era stato rinviato a giudizio per lesioni, minacce ed ingiurie nei confronti di un professionista, un veterinario dello stesso villaggio, M. D.. In realtà anche il G. G. aveva denunciato il veterinario, ma il Gip su sollecitazione della  Procura,  solo perché la denuncia di quest’ultimo era stata fatta prima ed anche il referto del pronto soccorso aveva data antecedente, aveva archiviato il caso. Quindi il G. G. ha dovuto fare valere le proprie ragioni da imputato in dibattimento con l’assistenza del legale di fiducia Avv. Salvatore Carroccio. In sede di controesame dei testimoni della parte offesa emergeva in modo inequivocabile la non attendibilità degli stessi, in particolare un teste “oculare” ha riferito che quel giorno si sarebbe recato da Barcellona P. G.  per comprare, presso la ferramenta di Mili Marina, un tubetto di silicone del quale non ricordava la marca e per questo motivo sarebbe stato testimone oculare e inconsapevole dei  fatti. Lo stesso teste sempre sotto giuramento ha riferito di non conoscere il veterinario e l’altro testimone che peraltro proveniva da Mascali e che solo successivamente avrebbe chiesto al veterinario l’amicizia su facebook.  I due testi incalzati dalle domande della difesa non negavano di essere proprietari di cavalli. Quindi, effettuata dalla difesa dell’imputato, che da subito aveva mostrato severe perplessità sulla attendibilità della deposizione dei due testi,   una ricognizione sui loro profili pubblici incrociando anche quello della presunta parte offesa emergevano prove inconfutabili di POST e LIKE che acclaravano non una amicizia virtuale tra i tre ma bensì una frequentazione reale in epoca antecedente e successiva ai fatti di causa fino alla attualità. Fatti che inducevano l’imputato a presentare un   esposto indirizzato alla Procura della Repubblica con le foto allegate della amicizia reale dei tre che veniva prodotto in dibattimento. Nella stessa udienza venivano sentiti anche i testi della difesa che fornivano una ricostruzione attendibile dei fatti diametralmente opposta tanto da indurre anche il P.M. (d.ssa Bonanno) a chiedere l’assoluzione dell’imputato G. G. che il sig. Giudice all’udienza ha dichiarato con formula piena. Con la sentenza di assoluzione dell’imputato, difeso dall’avv. Salvatore Carroccio,  il Giudice ha condannato ai sensi degli art. 541 e 542 cpp  la presunta parte offesa M. D.  al risarcimento dei danni cagionati all’imputato nella misura di euro 10.000,00 oltre iva e cpa ed ha  deferito i due testi inattendibili alla Procura della Repubblica per il reato di falsa testimonianza.   

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