ANALISI POLITICA – La Legge elettorale nella formulazione al Senato di Antonio Vox

ANALISI POLITICA – La Legge elettorale nella formulazione al Senato di Antonio Vox

La Legge elettorale nella formulazione al Senato di ANTONIO VOX

Il Senato ha varato la sua formulazione della legge, martedì 15 settembre 2026.

La votazione finale ha registrato  113 voti favorevoli, 71 contrari e 2  astenuti. Voto fotocopia delle precedenti sedute.

Ora deve tornare alla Camera, in terza lettura: se non sarà ulteriormente variata, lla riforma diventerà legge di Stato. Avremo una nuova legge elettorale chiamata Stabilicum. Lo scrutinio, alla Camera sarà segreto, con tutte le problematiche che emergono dai cosiddetti franchi tiratori.

La tempistica è serrata e le assemblee sono, a di poco. infuocate.

Ma vediamo qual è la formulazione licenziata dal Senato.

Intanto, non ci sono più i collegi uninominali: lo schema è su uno schema di calcolo di proporzionalità.

Ecco i capitoli che compongono la legge:

1. Premio di governabilità.

La coalizione o la lista che superi  il 42%  dei voti,  in entrambe le Camere, acquisisce un premio pari, al massimo, a 70 seggi alla Camera dei deputati e 35 al Senato della Repubblica. Al massimo, perché chi vince non può disporre più di 220 deputati su 400 seggi e più di 113 Senatori su 200 seggi (205 se si conteggiano i senatori a vita, massimo 5, di esclusiva nomina del Presidente della Repubblica). Fatti i conti,  il vincitore che avrà raccolto il 42% dei voti in entrambe le Camere, disporrà di una maggioranza del 55% in entrambi i rami del Parlamento.

Se nessuno supera la soglia, in entrambi i rami del Parlamento, la assegnazione dei seggi sarà calcolata con il sistema proporzionale puro.

2. Indicazione del candidato premier. 

Le liste e le coalizioni che si candidano, oltre al deposito del simbolo e del programma elettorale debbono indicare  il nome della persona per la carica di Presidente del Consiglio che propongono al Presidente della Repubblica. Sono esplicitamente salvaguardati l’articolo 67 della Costituzione (che esclude il vincolo di mandato) e l’articolo 92 della Costituzione (che assegna al Presidente della Repubblica la prerogativa di nomina del Presidente del Consiglio).

3. Preferenze.

In ogni collegio, la lista dei candidati sarà composta da un  capo lista ,che sarà il primo eletto della lista nel caso di acquisizione di almeno un seggio, e da 6 nominativi fra i quali  l’elettore potrà invece esprimere fino a tre preferenze. Il capo lista non è soggetto al vincolo di parità di genere (60/40) che, invece è vincolate per i 6 nominativi di lista. L’elettore dovrà rispettare questo vincolo salvo annullamento del voto dei nominativi di preferenza.  Resta confermata la possibilità delle pluricandidature con un massimo di 5.

4. Soglie di sbarramento. 

La soglia di sbarramento rimane fissata al 3% per le singole liste e al 10% per le coalizioni. Rimane anche il ripescaggio per la lista coalizzata meglio piazzata tra quelle rimaste sotto soglia del 3%. Non c’è la soglia minima da esclusione per la singola lista coalizzata: i voti di tutte le  liste in coalizione concorrono al calcolo percentuale per il premio di maggioranza.

5. Raccolta Firme e Esemzioni. 

Le forze politiche non rappresentate in Parlamento, dovranno raccogliere, in ogni collegio, 6.000 firme a sostegno della propria lista invece che le usuale 1500. Restano esentati dalla raccolta, i partiti che dispongono di un gruppo parlamentare in entrambe le Camere;  almeno un dei due gruppi parlamentare deve essere stato costituito entro il 31 dicembre 2025.

Chi dispone, al momento della convocazione dei comizi, di un gruppo in una sola Camera o di una componente in almeno una Camera, dovrà raccogliere le firme nella vecchia modalità,  tra 1.500 e 2.000 firme per collegio.

Per la circoscrizione Estero, dove sono normalmente richieste tra 500 e 1.000 sottoscrizioni di residenti nell’area, l’esonero si applica a chi ha almeno un eletto in uno dei due rami del Parlamento.

Per ogni lista o coalizione è necessaria la candidatura (e quindi la raccolta firme) in almeno la metà  dei collegi.

6. Circoscrizione Estero. 

Le ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero vengono ridotte da quattro a due per la Camera dei deputati (Europa ed extra UE) e da quattro a una sola per il Senato.

7. Voto fuori sede. 

La riforma consente il voto nel luogo di temporaneo domicilio a chi vi risieda da almeno nove mesi (ovvero tre mesi per le persone per motivi di cura). E’ necessario iscriversi  con iscrizione all’apposito Albo elettorale entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti e comunque almeno 45 giorni prima delle elezioni. Ciò vale anche  per caregiver di famiglia.  

Con queste nuove norme, Italia Viva e Azione dovrebbero essere esentate dall raccolta firme; +Europa e Futuro Nazionale dovrebbero fare una raccolta con lo schema ridotto.

Vedremo cosa accadrà alla Camera, in terza lettura. 

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