CGA: istruttoria per verificare errori rilevati da Genovese

CGA: istruttoria per verificare errori rilevati da Genovese

IL CGA dispone un’istruttoria per verificare i gravi errori rilevati da Luigi Genovese.

Il contenuto dell’Ordinanza del CGA, depositata in data odierna, conferma le indiscrezioni diffuse dopo l’udienza del 23 novembre scorso.

Il CGA, contrariamente alla decisione del TAR Palermo, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso di Luigi Genovese, ha ritenuto indispensabile, in relazione ad alcuni dati contrastanti ed inconciliabili

rappresentati nei verbali sezionali, “ ….accertare quale di essi è quello corretto e quale invece no, onde poterne trarre le debite conseguenze in punto di legittimità del risultato elettorale”.

Sarà il Prefetto di Messina o un suo delegato, entro 120 giorni, ad occuparsi della delicata fase delle operazioni di verificazione che riguarderà numerosissime sezioni.

All’esito, il CGA deciderà a quale lista sarà assegnato il seggio.

Si allega l’ordinanza del CGA

REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2023, proposto da
Luigi Genovese, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Scurria, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assemblea Regionale, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Giuseppe Laccoto, rappresentato e difeso dagli avvocati Natale Bonfiglio, Massimo
Luciani, Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Natale Bonfiglio in Messina, via
Camiciotti, n. 102;
Antonio Calogero Prattella, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
N. 00602/2023 REG.RIC.
Prima) n. 720/2023, resa tra le parti, reiettiva del ricorso di prime cure;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppe Laccoto e della Regione
Siciliana – Assemblea Regionale;
Visto l’appello incidentale proposto da Giuseppe Laccoto;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Maurizio
Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel
verbale;
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene che le
doglianze dedotte dai due appellanti meritino un approfondimento istruttorio.
Per quanto, infatti, la discrasia tra voti di preferenza e voti di lista sia stata relegata
in talune pronunce al minore rango di vizio formale – e pur non volendosi negare
che, in talune ipotesi, ciò possa anche ragionevolmente affermarsi – non può
cogliersi nell’assunto, ove esso sia acriticamente assolutizzato, una significativa
frizione con il doveroso rispetto del diritto di difesa di colui il quale, essendone
legittimato, voglia contestare le risultanze elettorali, muovendo censure esenti da
vizi di genericità e indeterminatezza.
E, invero, l’appellante principale non contesta il contenuto del verbale sezionale,
sostenendone la non corrispondenza dei fatti ivi descritti con quelli realmente
accaduti (né potrebbe contestarlo con il mero ricorso amministrativo
giurisdizionale, occorrendo all’uopo l’esperimento di una querela di falso in ragione
dell’efficacia fidefacente del verbale sezionale), ma contesta, piuttosto, l’esistenza
di una contraddizione interna al verbale sezionale tra i voti ivi indicati nel riquadro
dedicato alle preferenze espresse in favore dei candidati della Lista e i voti
complessivi (con o senza preferenza) espressi dall’elettorato in favore di quella
medesima Lista.
N. 00602/2023 REG.RIC.
Ciò risulta chiaramente espresso, in particolare, alla pag. 45 dell’atto di appello, ove
si argomenta che tra due dati, di pari valenza, oggettivamente inconciliabili
(numero dei voti di lista minore del numero di preferenze espresse per candidati di
quella stessa lista; ovviamente nell’assunto che ogni elettore non possa esprimere
più d’una preferenza, altrimenti non essendoci inconciliabilità tra i due dati) sia
doveroso accertare quale di essi è quello corretto e quale invece no, onde poterne
trarre le debite conseguenze in punto di legittimità del risultato elettorale.
Posto, infatti, che il voto espresso in favore di un candidato alla carica di
Consigliere Regionale non può che computarsi anche alla lista di appartenenza,
mentre è possibile che l’elettore voti per la lista senza indicare alcuna preferenza
per un candidato ivi iscritto, è inevitabile che il valore dei voti di preferenza per i
candidati sia minore o uguale, ma mai superiore, al valore dei voti
complessivamente riportati dalla lista di appartenenza.
Pertanto, qualora nel verbale sezionale sia indicato un numero complessivo dei voti
di lista inferiore rispetto a quello dei voti di preferenza espressi – o, comunque, non
corrispondente per difetto rispetto a quest’ultimo – è evidente che sussiste un
errore, essendo o il numero dei voti di lista o di quelli di preferenza riportato nel
verbale non veritiero: tertium non datur.
In tal senso, la contestazione non necessita di particolari elementi probatori, per
indurre l’esercizio del potere istruttorio ufficioso del giudice, poiché è ictu oculi
evincibile dal medesimo verbale sezionale di cui non si contesta la veridicità,
quanto l’intrinseca coerenza di dati numerici palesemente contraddittori sul piano
logico e matematico.
Né, peraltro, può ritenersi che la censura si presti a profili di inammissibilità a
fronte della possibile prospettiva che una modifica della cifra elettorale di lista
possa incidere sul rapporto con il numero dei votanti, poiché si tratta di due profili
differenti se si considera che la somma dei voti espressi nell’ambito di una sezione
deve essere certamente coerente con il numero dei voti complessivamente riportati
dalle liste, ma deve esserlo anche in rapporto ai voti riportati dai singoli candidati,
N. 00602/2023 REG.RIC.
non potendo ammettersi verbali sezionali in parte coerenti e in parte contraddittori a
fronte della necessità che gli stessi siano correttamente compilati in tutte le loro
parti e non soltanto in alcune.
Va da sé, all’opposto, che ove risulti che la contraddizione sia il mero effetto di
errori di trascrizione la censura in discorso perda ogni valenza viziante: sicché è
proprio, ma solo, rispetto a tale ipotesi che si giustifica il già ricordato
orientamento giurisprudenziale, incline ad attribuire valore meramente formale al
vizio di cui qui trattasi.
Peraltro, merita sin d’ora evidenziarsi che i riflessi dell’accertamento ricadrebbero
soltanto sui due candidati in causa, ma non anche su altri già eletti non partecipanti
al giudizio; per costoro, infatti, il dato della consultazione elettorale acquisito è
ormai divenuto definitivo per omessa impugnazione degli esiti entro i termini di
legge (questo essendo un ovvio corollario della natura soggettiva della giurisdizione
amministrativa).
Inoltre, non può ritenersi pertinente il richiamo alla sentenza del C.G.A.R.S. n.
631/2023, poiché in quella fattispecie la discrasia tra i dati formali dei voti di lista e
delle preferenze era inserita in un contesto molto più ampio di censure in cui si
chiedeva anche il conteggio e il controllo sui voti attribuiti (cioè l’apertura delle
schede), al punto da rendere il ricorso chiaramente esplorativo (valutazione,
quest’ultima, che deve svolgersi caso per caso, con riguardo alle specifiche
peculiarità di ciascuna vicenda e che risulta dunque insuscettibile di assolute
generalizzazioni).
Diversamente, nel caso in esame la questione di diritto concerne soltanto la
corrispondenza dei voti riportati nei verbali sezionali con quelli indicati nelle
corrispondenti tabelle di scrutinio, avendo, infatti, l’appellante espressamente
rinunciato all’udienza del 23 novembre 2023 a ogni eventuale riesame delle schede
elettorali.
Sul piano probatorio, l’unica possibilità di accertare l’esatto computo dei voti
N. 00602/2023 REG.RIC.
richiede, dunque, una verifica non consentita alle parti interessate, ma possibile
solo mediante l’intervento del giudice amministrativo, ossia mercé il confronto con
i dati riportati nelle tabelle di scrutinio che – com’è noto – godono di una maggiore
attendibilità rispetto a quelli indicati nei verbali sezionali (Consiglio di Stato sez.
V, 14/04/2016, n.1484; Cons. St., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358), in
considerazione della funzione meramente certificatoria che il verbale assolve
rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle compilate contestualmente
allo svolgimento delle operazioni di spoglio.
Escluso che rilevi, al fine di sottrarre al gravame necessaria concludenza, l’esito
della “prova di resistenza”, poiché non è dato comprendere dalla lettura del verbale
sezionale quale dato debba considerarsi attendibile ai fini dell’esito elettorale (se
quello dei voti di lista o invece quello dei voti di preferenza), ritiene il Collegio
necessario lo svolgimento di una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a.,
preordinata ad appurare – con riferimento alle doglianze articolate sia con l’appello
principale che con l’appello incidentale – l’effettiva consistenza numerica del voto
di lista attribuito alla Lista 13 “Prima l’Italia Lega Salvini Premier” ed alla Lista 17
“Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti”.
Dell’incombente dovrà occuparsi il Prefetto di Messina (con facoltà di delega a
funzionari in servizio presso la stessa Prefettura), il quale, nel contraddittorio di
tutte le parti costituite (previo avviso alle stesse da comunicarsi con congruo
anticipo prima dell’avvio delle operazioni di verificazione), dovrà procedere alla
verifica dei voti riportati dalle due Liste in questione nelle Sezioni elettorali
indicate in entrambi i rispettivi atti difensivi, confrontando il dato dei voti di
preferenza e la coerenza con gli ulteriori dati elettorali delle sezioni interessate.
In relazione al ricorso incidentale dovrà procedersi alla verifica anche dei voti di
lista che sarebbero stati erroneamente riportati dall’UCC in relazione alle sezioni
Milazzo 3, Milazzo 32 e Giardini Naxos 6 con riguardo alla Lista n. 13 “Prima
l’Italia Lega Salvini Premier”.
L’accertamento dovrà essere effettuato mediante raffronto tra i verbali delle singole
N. 00602/2023 REG.RIC.
sezioni e le tabelle di scrutinio con riferimento al numero totale di voti di
preferenza e di voti di lista delle due Liste in questione, verificando anche quali dati
siano stati riportati dall’Ufficio Centrale Elettorale nel prospetto riepilogativo dei
voti.
In caso di discrasia o di mancata sovrapponibilità dei dati numerici di voto,
risultanti all’esito della suindicata operazione di verifica, l’organo verificatore
individuerà la ragione della mancata coincidenza dei dati, limitandosi a indicarne
soltanto le ragioni in caso di persistente incoerenza, in ogni caso escluso un obbligo
di verifica delle schede.
La conclusiva relazione, con la quale l’organo verificatore comunicherà le
risultanze delle condotte operazioni evidenziando le incongruenze e le anomalie
riscontrate, dovrà essere depositata agli atti del presente giudizio entro 120 giorni
dalla comunicazione della presente ordinanza.
L’udienza pubblica per il prosieguo del giudizio sarà individuata con separato
decreto presidenziale al termine della verificazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, riservata ogni decisione in rito, in merito e sulle spese, dispone
procedersi a verificazione, nei modi e termini di cui infra:

  • nomina quale organismo verificatore la Prefettura di Messina, in persona del
    Prefetto pro tempore, con facoltà di delega, al fine dello svolgimento dei compiti di
    cui in motivazione;
  • autorizza il verificatore, al fine di adempiere all’incarico, ad accedere al fascicolo
    processuale, nonché ai luoghi e uffici ove la documentazione utile è custodita,
    avendo cura sempre di assicurare, durante ogni sua attività, il rispetto del
    contraddittorio nei confronti dei difensori e, se nominati, dei consulenti di parte;
  • a tal fine, assegna alle parti termine fino all’inizio delle operazioni di
    verificazione per la nomina, da effettuarsi mediante comunicazione al verificatore,
    N. 00602/2023 REG.RIC.
    di eventuali propri consulenti tecnici di parte, che potranno seguire lo svolgimento
    dell’incombente in ausilio ai difensori costituiti;
  • rimette al Prefetto di Messina l’indicazione e la comunicazione alle parti delle
    date di inizio e di svolgimento delle operazioni di verificazione;
  • fissa il termine di 100 giorni dalla comunicazione al verificatore della presente
    ordinanza per la trasmissione dal predetto ai consulenti tecnici delle parti, ove
    nominati, di una minuta della relazione sull’attività svolta; assegna a questi ultimi
    termine di giorni 20 da tale trasmissione per far pervenire al verificatore le proprie
    osservazioni su tale minuta; infine, assegna al verificatore ulteriore termine di
    giorni 30, decorrente dalla scadenza di quello assegnato ai consulenti delle parti,
    per il deposito della relazione conclusiva, in cui si darà motivatamente conto delle
    osservazioni tempestivamente svolte dai consulenti delle parti, quand’anche non
    accolte;
  • si applicano gli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo;
  • liquida, fin da ora, a titolo di provvisorio compenso del verificatore, l’importo di
    € 4.000,00 (euro quattromila/00) – posto provvisoriamente a carico solidale di tutte
    le parti in solido e, nei rapporti interni, del solo appellante principale, salvo diversa
    imputazione nella sentenza definitiva – che, in difetto di significative
    sopravvenienze, assurgerà a compenso definitivo, e il cui effettivo versamento, nei
    modi indicati dal verificatore, condizionerà sospensivamente l’inizio delle
    operazioni (in difetto delle quali si procederà ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.);
  • fissa la nuova udienza di trattazione alla data che sarà individuata all’esito con
    decreto presidenziale.
    Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della
    presente ordinanza.
    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con
    l’intervento dei magistrati:
    Ermanno de Francisco, Presidente
    Solveig Cogliani, Consigliere
    N. 00602/2023 REG.RIC.
    Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore
    Antonino Caleca, Consigliere
    Paola La Ganga, Consigliere
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Maurizio Antonio Pasquale Francola Ermanno de Francisco
    IL SEGRETARIO

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