Barcellona: ulteriori misure per prevenzione COVID-19
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza n. 40 del 18 maggio 2020
OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “coronavirus”.
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, del 9 marzo
2020, dell’11 marzo 2020, del 22.03.2020, dell’1.04.2020, del 10.04.2020 e del 26.04.2020, tutti
recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25.03.2020, con cui é stato
modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1) del D.P.C.M. 22.03.2020;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del
13.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, n. 14 del 3.04.2020, n. 16 dell’11.04.2020, n. 17 del 18.04.2020,
n. 18 del 30.04.2020 e n. 20 dell’1.05.2020;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del
17 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica”;
RITENUTO che in tale contesto s’imponga l’assunzione di ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
PRESO ATTO che la ratio che sta a fondamento dei provvedimenti sin qui adottati dagli
Organi di governo risulta chiaramente funzionale alla realizzazione di una compiuta azione di
prevenzione utile ad evitare gli spostamenti sul territorio, nonché specifiche situazioni di
sovraffollamento, ovvero di accesso non regolato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, tali da non
consentire di assicurare il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro;
CONSIDERATE le recenti dinamiche evolutive della situazione epidemiologica;
PRESO ATTO dei più recenti indirizzi operativi forniti dai livelli di governo sovraordinati;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
VISTA la propria ordinanza contingibile e urgente n. 33 del 30 aprile 2020;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16
e successive modificazioni ed integrazioni;
O R D I N A
1) Nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si applicano le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al D.L. 16.05.2020 n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al D.P.C.M. del 17.05.2020 e all’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, integrate con le misure
specifiche di seguito disposte.
2) L’accesso dell’utenza agli edifici e uffici comunali é ammesso con le modalità già disposte
al punto 6) della deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 13.03.2020 in ordine
all’organizzazione dei servizi e alla funzionalità degli uffici e nel rispetto delle linee guida
atte a regolare la funzionalità degli “uffici aperti al pubblico” allegate all’ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.
3) L’accesso ai servizi delle biblioteche comunali é consentito a far data dal 25 maggio 2020
mediante la sola attivazione dei servizi di prestito e di restituzione dei supporti, cartacei e
multimediali, e con divieto di stazionamento dell’utenza per finalità diverse.
4) E’ consentito il commercio su area pubblica in forma itinerante come disposto dall’art. 12
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dell’1.08.1997, ferma restando l’adozione,
da parte degli esercenti, di tutte le misure organizzative che, tenuto conto della situazione
dei luoghi, siano idonee ad evitare assembramenti di persone in prossimità dei siti di vendita
e addensamento della circolazione veicolare, nel rispetto comunque delle linee guida generali disposte dagli Organi sovraordinati di governo.
5) L’accesso al “Parco Maggiore Giuseppe La Rosa” e agli altri parchi e giardini pubblici, ovvero alle aree attrezzate per attività ludiche di questi e degli altri spazi e luoghi pubblici, ai
minori di età fino a 17 anni è consentito con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore, ovvero di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto
dei 14 anni. Resta in capo agli accompagnataori l’obbligo di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale minima e il rispetto delle linee guida generali disposte dagli Organi sovraordinati di governo.
6) L’accesso e lo stazionamento sulle spiagge libere sono consentiti a condizione che venga
mantenuta la distanza interpersonale minima e siano evitati assembramenti. Tutte le attrezzature di spiaggia devono essere collocate a distanza non inferiori ad 1,5 metri lineari; per gli
ombrelloni tale distanza sarà calcolata avendo riguardo ai bordi esterni. Resta vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dare luogo ad assembramenti.
7) A ciascun cittadino, ogni qualvolta si rechi fuori dall’abitazione, é fatto obbligo di adottare
tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal
contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura
di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività
sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.
8) Le disposizioni della presente ordinanza produranno effetto dal 18 maggio 2020 ed avranno
efficacia fino al 7 giugno 2020, salve le prescrizioni specifiche disposte ai punti precedenti.
9) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
10) La presente ordinanza é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica
individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla
Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia
Municipale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.
11) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo
osservare.
AVVERTE
ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare
ricorso avverso il presente provvedimento:
entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e
modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e
segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione
Siciliana.
Dalla Sede Municipale, lì 18 maggio 2020
IL SINDACO
Dr. Roberto Materia
