ART. 8 e 9 DEL CODICE DEONTOLOGICO di Paolo Pantani
VALUTAZIONI SUGLI ARTICOLI 8 e 9 DEL CODICE DEONTOLOGICO DEL PUBBLICO AMMINISTRATORE NAPOLETANO Di Paolo Pantani
Sono da circa cinquanta anni impegnato nel mondo delle associazioni, fu una scelta giovanile quando capii, che i partiti, tutti i partiti, pur essendo garantiti dalla Costituzione, erano tutti entrati in crisi per via della implosione della democrazia delegata.In sostanza non erano in grado di rappresentarmi, bensì solo a predisporre gli interessi personali in funzione esclusivamente elettoralistica, senza nessun “orizzonte di senso”: in buona sostanza, per me calvinista “weberiano”, ai partiti italiani mancava un ” BERUF”, traducibile impropriamente come “vocazione, professione”, una autentica passione politica. Voglio soffermarmi sugli articoli 8 e 9 del Codice Dentologico del Pubblico Amministratore Napoletano,che considero molto potenti e qundi li cito:
Art. 8
Associazioni proibite al Pubblico Amministratore Napoletano
1. E’ vietato al p.a.n. associarsi o comunque favorire le seguenti associazioni:
a) associazioni i cui interessi sono o appaiono evidentemente in contrasto con il perseguimento dell’interesse pubblico;
b) associazioni che si propongono obiettivi incompatibili con la tutela dell’interesse pubblico;
c) associazioni che si propongono di esercitare illegittime pressioni sulla Pubblica Amministrazione;
d) associazioni che sostengono l’affermazione di pretese ovvero anche di diritti fuori dagli strumenti offerti dal vigente ordinamento giuridico;
e) associazioni che operano in modo occulto;
f) associazioni che pretendono una promessa contraria ai doveri del p.a.n.;
g) associazioni che propongono il perseguimento di posizioni di rilievo per gli associati anche senza il rispetto delle condotte prescritte dal presente Codice;
h) associazioni le cui sedi ed i cui luoghi abituali di riunione non sono pubblicamente conosciuti;
i) associazioni i cui soci non sono per ciascun socio conoscibili ovvero si conoscono soltanto tramite pseudonimi.
Art. 9
Partiti o sindacati
1. E’ comunque salvo il diritto d’iscrizione o d’adesione a partiti e a sindacati.
2. L’iscrizione o l’adesione a partiti e a sindacati non è in nessun caso causa giustificativa di comportamento contrario al presente Codice deontologico.
3. In ogni caso il p.a.n. esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e la sua responsabilità è maggiore se la sua indebita condotta è determinata dal rispetto di gerarchie private o patti privati.
E’ evidente la portata rivoluzionaria di questi articoli, il partito che ha avuto più voti la passata tornata elettorale, il m5s, non ha sedi territoriali, si parlano in rete o in piattaforma “Russoau”, o anche in birreria o pizzeria, ma solo per fare propaganda spicciola. Non sono visibili territorialmente, quindi sono poteri occulti ed etero-diretti dalla società privata Casaleggio Associati S.r.l. e sappiamo la triste storia dei poteri occulti in Italia. Al punto e) si fa riferimento alle logge massoniche che operano in modo occulto e sono tantissime in Italia.Sappiamo come hanno operato la loggia massonica P2 e come operano tante altre, a dir poco in maniera opaca e esclusivamente per gli interessi privati degli affliati ai vari riti massonici.Nessuno ha il coraggio in Italia di scrivere un codice deontologico così rigoroso e intransigente verso questi poteri forti e occulti che hanno rovinato l’Italia e il mondo. Inoltre si stabilisce che il pubblico amministratore napoletano “esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e la sua responsabilità è maggiore se la sua indebita condotta è determinata dal rispetto di gerarchie private o patti privati”.
Insomma tutte le lobbies sono considerate alla stregua di organizzazioni illegali per un pubblico amministratore napoletano, questa è una auntentica svolta, per questo
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