Donatella Sindoni teme soprusi e si rivolge alla Procura della Repubblica
(nella foto Antonio Le Donne, Segretario Generale del Comune di Messina)
Il braccio di ferro tra l’ex consigliera comunale del Pd, approdata nella compagine del Grande Sud, ed il Segretario/Direttore Generale Antonio Le Donne è ormai diventato un caso giudiziario. La Sindoni infatti, temendo di essere oggetto di atteggiamenti non benevoli provenienti dal super burocrate di palazzo Zanca, ha ritenuto di tutelarsi, presumibilmente seguendo il consiglio dell’avvocato Antonio Catalioto, il noto legale messinese che sta provvedendendo alla sua difesa, inviando l’istanza che qui di seguito riportiamo alla Procura della Repubblica di Messina. Si tratta comunque di un caso singolare destinato ad animare la cronaca politico/giudiziaria delle prossime settimane. Ecco l’esposto della Sindoni:
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA
La sottoscritta Donatella Sindoni nata a Messina il 16/12/59 residente in Via Regina Margherita 99, espone quanto segue.
Ricopro la carica di Consigliere Comunale di Messina per essere stata eletta, quale candidata nella lista del P.D., nel giugno 2013.
Quale comproprietaria e direttore sanitario del laboratorio di analisi cliniche denominato “studio diagnostico Sindoni & C.S.n.c.” sono stata legale rappresentante della struttura fino al marzo 2014. In correlazione a tale ruolo nel giugno 2015 il sig. Giovanni Cocivera, primo dei non eletti nella lista P.D., ha segnalato al Presidente del Consiglio Comunale di Messina una mia presunta ineleggibilità facendo riferimento all’art. 9, c. 1 n. 9 della L.r. 31/86 che così recita: “non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere …..9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell’unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l’unità sanitaria locale con cui sono convenzionate”.
Sulla questione il Segretario Generale chiedeva un parere all’Assessorato Regionale che veniva reso in data 24/6/16. Sulla scorta di tale parere il Direttore generale redigeva una proposta di delibera dichiarativa dell’ineleggibilità che però il Consiglio Comunale nella seduta del 1/8/16 non approvava (delibera n. 47). Successivamente il sig. Siracusano Giuseppe (candidato nella stessa lista) ed altri cittadini elettori proponevano un’azione popolare dinnanzi al Tribunale di Messina. Il giudizio veniva definito con ordinanza cron. n. 2563 del 2 febbraio 2017 con cui il Tribunale accoglieva il ricorso dichiarando l’ineleggibilità senza la contestuale decadenza. Il giudizio si è svolto secondo le regole di cui all’art. 22 D.Lgs. 150/11 che così recita:
Art. 22 Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
In vigore dal 6 ottobre 2011
- Le controversie previste dall’articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall’articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
- Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
- Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
- Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
- I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
- L’ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell’albo dell’ente.
- Contro l’ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell’ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l’azione d’ineleggibilità.
- L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.
- Il termine di cui all’articolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall’ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza nell’albo dell’ente.
- Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
- Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà.
- Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
- Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
- Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
- Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
- La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
Pertanto, in forza del citato comma 6, l’ordinanza del Tribunale, nella stessa giornata, veniva trasmessa al Comune di Messina, conseguentemente il Direttore Generale del Comune con nota prot. n. 30988 del giorno successivo (3 febbraio) inviata al Presidente del Consiglio Comunale, al Vice Segretario Generale e per conoscenza alla sottoscritta, dopo aver richiamato la decisione del Tribunale chiedeva che “…senza frapporre indugio deve essere immediatamente e prioritariamente posta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale la delibera di presa d’atto della dichiarazione di ineleggibilità (dunque di decadenza) e la conseguente sostituzione con il primo dei non eletti. Si chiede pertanto al Sig. Vice Segretario Generale di predisporre la proposta di deliberazione di Consiglio comunale e di depositarla presso la Presidenza del Consiglio Comunale entro le ore 12,00 di lunedì 6 febbraio 2017, tenendo altresì conto del parere espresso dallo scrivente prot. n. 210582 del 8/8/16 in relazione al parere della regione Siciliana del 2 agosto 2016 inoltrato il 3 agosto 2016 ed assunto al ns. prot. n. 206803, avente contenuto contrastante con la decisione adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 47/C del 1 agosto 2016”.
In data 6 febbraio, un cittadino elettore del Comune di Messina sig. Di Bernardo Giuseppe nato il 18/8/1959, iscritto nelle liste elettorali del Comune al n. 32148, avvalendosi della prerogativa di cui al comma 7 del citato art. 22, impugnava l’ordinanza del Tribunale dinnanzi alla Corte d’Appello di Messina.
L’appello nella stessa giornata del 6 febbraio alle ore 12,25 veniva regolarmente iscritto a ruolo R.G.N. 104/17 come si evince dall’attestato che si allega.
Nella stessa giornata del 6 febbraio il mio difensore Avv. Antonio Catalioto trasmetteva al Direttore Generale del Comune e al Presidente del Consiglio Comunale la nota che si allega con la quale, riscontrando la nota del Direttore Generale prot. 30988 del 3/2/17 sopra richiamata, comunicava che “…l’ordinanza del Tribunale di Messina cronologico n. 2563 del 2 febbraio 2017 è stata appellata dinnanzi alla Corte di Appello di Messina con ricorso regolarmente iscritto al R.G.N. 104/17, sicchè l’efficacia esecutiva della stessa è sospesa in forza dell’art. 22, c. 8, D.Lgs. n. 150/11. Conseguentemente la mia assistita continuerà a svolgere regolarmente il proprio mandato consiliare in tutte le forme e attività che la carica consente. Si coglie l’occasione per evidenziare come Ella non avrebbe potuto diffidare la mia assistita dall’esercizio della carica, stante che il Tribunale ha semplicemente dichiarato l’ineleggibilità senza la contestuale decadenza, atto questo che formalmente compete al C.C.. Quest’ultimo potrà pronunciarsi soltanto all’esito del giudizio d’appello. Infine, si fa presente che qualsiasi impedimento si volesse frapporre per limitare il libero esercizio del mandato consiliare sarà censurato nelle sedi competenti”. Detta nota veniva trasmessa alle due autorità in indirizzo rispettivamente con pec consegnata al Direttore Generale:
Il giorno 06/02/2017 alle ore 17:51:49 (+0100) il messaggio
“RISCONTRO NOTA PROT. 30988/17” proveniente da “acatalioto@pec.giuffre.it”
ed indirizzato a “segreteriagenerale@pec.comune.messina.it”
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec282.20170206175148.25314.02.1.67@pec.aruba.it
Alla Presidenza del Consiglio Comunale:
Il giorno 06/02/2017 alle ore 17:54:43 (+0100) il messaggio
“RISCONTRO NOTA PROT. 30988/17” proveniente da “acatalioto@pec.giuffre.it”
ed indirizzato a “presidenzaconsiglio@pec.comune.messina.it”
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec282.20170206175442.01270.10.1.69@pec.aruba.it
E’ utile segnalare che nella mattinata del 6 febbraio, durante la seduta permanente della II° Commissione Consiliare presieduta dal Consigliere Simona Contestabile, fissata in seconda convocazione alle ore 11,30, la sottoscritta n.q. di componente effettiva veniva invitata dal Vive Segretario Dott. Bruno Giovanni ad allontanarsi in considerazione della nota del Direttore Generale del 3 febbraio. A tal riguardo facevo presente che non ero stata dichiarata decaduta e che comunque era stato già proposto appello avverso l’ordinanza del Tribunale. I lavori della Commissione venivano chiusi.
Nonostante le superiori circostanze e il chiaro disposto dell’art. 22 comma 8 del D.Lgs 150/11, la proposta di delibera volta a dichiarare la mia decadenza è stata ugualmente iscritta all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale per la seduta del 7 febbraio 2017, rinviata per mancanza del numero legale al giorno successivo 8 febbraio 2017.
Poiché, quindi, l’atto non è stato ritirato né dal Direttore Generale né dal Presidente del Consiglio Comunale, è altamente probabile che, con palese abuso dei poteri, nella seduta odierna convocata per le ore 13,00 venga dichiarata la mia decadenza. In tale evenienza alla sottoscritta verrebbe arbitrariamente impedito il regolare svolgimento del mandato consiliare in tutte le forme e attività che la carica consente. A tal riguardo si evidenzia che il Consiglio Comunale nella prossima settimana dovrà pronunciarsi sulla sfiducia al Sindaco, atto proposto da 16 Consiglieri Comunali tra cui la sottoscritta. In correlazione a tale importante appuntamento, probabilmente, andrebbe letta la proposta di decadenza che si vuole venga immediatamente adottata.
Per quanto esposto, alla luce degli atti richiamati ed allegati, chiedo di valutare la necessità di adottare ogni provvedimento utile ad impedire che nella giornata odierna durante la seduta del Consiglio Comunale programmata per le ore 13,00 venga approvata la proposta di decadenza della sottoscritta, contestualmente chiedo che vengano svolte le indagini del caso poiché i fatti sopra riportati possono integrare ipotesi di reati penali. Faccio riserva di costituirmi parte civile nell’instaurando procedimento penale. Chiedo, altresì, di essere informata – ai sensi dell’art.408 comma II° c.p.p.- in caso di richiesta di archiviazione del procedimento.
Si allegano: 1) copia ordinanza del Tribunale di Messina cron. N. 2563/17; 2) copia nota Del Direttore Generale prot. n. n. 30988 del 3/2/17; 3) copia ricorso in appello con attestato Corte di Appello di Messina iscrizione ruolo generale n. 104/17; 4) copia nota dell’Avv. Catalioto del 6/2/17 con certificati pec di trasmissione.
Messina lì 08/02/17
Donatella Sindoni