Ricorda Leopoldo Elia che “L’articolo 11 della Costituzione nasce da un testo intitolato “Proposte del deputato Dossetti Giuseppe su lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti e sulla libertà di coscienza e di culto” presentato durante i lavori della I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione dell’Assemblea Costituente. Tra le proposte figurava un articolo 7 che è molto noto perché è la prima redazione delle disposizioni sui rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ricomprese poi nell’art. 7 della nostra Costituzione. Meno conosciuto è l’art. 5 di quel testo, così formulato da Dossetti: “Lo Stato rinunzia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli. Lo Stato consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessaria alla organizzazione e alla difesa della pace”. Sobria la motivazione: “…questa norma corrisponde alla diffusa e concorde coscienza di questo dopoguerra. Confrontare le espressioni in tutto analoghe della nuova Costituzione francese”. Infatti nella costituzione del 27 ottobre 1946 figurava una disposizione del tutto simile, che aveva il precedente più illustre in un precetto contenuto nel titolo VI della Costituzione 3 settembre 1791 (approvata dall’Assemblea costituente dopo le note vicende successive alla convocazione degli Stati generali del 1789), e che diceva così: “La Repubblic francaise… n’entreprendra aucun guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple”. La corrispondenza con la diffusa e concorde coscienza di quel dopoguerra, di cui parlava Dossetti, trovò poi un significativo riscontro nel voto pressoché unanime dell’Assemblea Costituente, avendo su questo articolo parlato contro in aula soltanto l’on. Russo Perez (Uomo Qualunque) e l’on. F.S. Nitti (Unione Democratico Nazionale). Siamo completamente fuori di quei compromessi, criticati più a torto che a ragione nell’attività dei costituenti; qui la convergenza fu piena e senza ombre. Del resto per limitarci all’universalismo e al pacifismo cattolico, basta dire che questo testo trovava i suoi precedenti nella riflessione di Sturzo, nelle Idee ricostruttive della Democrazia cristiana e nel programma di questo partito elaborati da De Gasperi, nel corso barese di Moro sullo Stato (1942-1943), nel radiomessaggio di Pio XII (Natale 1944) e infine nelle proposte contenute nella relazione di Gonella al primo congresso democratico-cristiano che precedette di qualche mese i lavori dell’Assemblea costituente. Cosa cambia rispetto alla redazione Dossetti nelle formulazioni del vigente articolo 11? Innanzitutto cambia il soggetto, che non è più, lo Stato, ma diventa l’Italia, parola che entra nella costituzione soltanto all’art. 1, e che qui corrisponde più propriamente alla espressione “altri popoli” (la cui libertà non deve essere offesa da interventi bellici); mentre parlare di Stato a proposito di guerra, intesa nel senso classico del diritto internazionale come rapporto conflittuale tra Stati, può far pensare allo Stato-apparato,in questo caso si è voluto coinvolgere nel dovere di una condotta pacifica l’intero Stato-comunità. Più significativo è il mutamento nella seconda proposizione della formula “a condizione di reciprocità” nell’altra “in condizione di parità con gli altri Stati”, più generica e più disponibile ad un certo grado di relativizzazione; infatti dato che a proposito di ordinamenti e di organizzazioni si pensava fin da allora all’ingresso del nostro Paese nell’ONU, era impossibile che i costituenti più preparati non conoscessero lo Statuto delle Nazioni Unite entrato in vigore fin dal 24 ottobre 1945. In questo testo, nell’art. 27, comma 3, è previsto che le decisioni del Consiglio di Sicurezza, diverse da quelle di procedura, sono adottate con voto favorevole di nove Membri, compresi i voti dei Membri permanenti (il famoso potere di veto di ciascuno dei cinque grandi). Infine si è aggiunta in assemblea una terza proposizione secondo cui l’Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni, obiettivi che giustifichino le limitazioni di sovranità, da interpretare nel senso più ampio e secondo alcuni autori addirittura atecnico. L’art. 11 trova un antenato, anche nell’art. 2, n. 4, dello Statuto ONU, secondo il quale tutti i Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali “dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”. Inoltre si deve tenere conto della circostanza che l’Italia, ammessa all’ONU con deliberazione dell’Assemblea generale nella seduta del 14 dicembre 1955, ha dato esecuzione, a decorrere da questa data allo Statuto delle Nazioni unite (L. 17 agosto 1957, n. 848). – testo segnalato da Pippo Pracanica
Elia, Dossetti e l’articolo 11 della Costituzione
