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Luci ed ombre nei Comitati consultivi delle in Sicilia

 Luci ed ombre nei Comitati consultivi delle Aziende sanitarie nella Regione Sicilia di Luigi Anile

Era l’anno 2011 quando, a macchia di leopardo, i Comitati consultivi delle Aziende sanitarie ed ospedaliere si sono affacciati sulla ribalta del Sevizio sanitario regionale. Stante il tempo trascorso, appare opportuna una valutazione sul loro operato e sulle difficoltà che eventualmente hanno incontrato nel loro percorso di vita.

Va al riguardo premesso che copia dei Comitati consultivi sono presenti in Emilia Romagna, denominati Comitati Consultivi misti (Ccm), presenti nei distretti delle Aziende sanitarie territoriali, costituiti a maggioranza da membri elettivi delle Associazioni di tutela, del volontariato, da rappresentanti dell’Azienda, da medici di famiglia e da un rappresentante dei sindaci del territorio di competenza.  Questi organismi hanno il compito di favorire la partecipazione dei cittadini nel processo decisionale dell’azienda, soprattutto sui temi della qualità dei servizi. 

In Sicilia, la legge che ha previsto i Comitati Consultivi è la n.5 del 14.4.2009, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale“. Detta legge ha previsto l’istituzione del Comitati consultivi sia nelle Aziende sanitarie territoriali, che nelle Aziende ospedaliere, ivi compresi i Policlinici universitari. 

La legge n.  5 del 2009 è stata poi attuata nell’anno successivo col Decreto assessoriale n. 1019 del 15.4.2010, nella cui disciplina due aspetti vanno sottolineati: innanzitutto l’autonomia dell’organismo, in quanto nella composizione non è  prevista alcuna rappresentanza aziendale, mentre sono previste solo Organizzazioni e Associazioni del volontariato no profit del settore sanitario e socio sanitario e di tutela dei diritti degli utenti e da Organizzazioni e Associazioni degli operatori del settore sanitario e socio sanitario. L’autonomia è un connotato dei Cca non irrilevante perché, soprattutto nelle decisioni essi sono liberi nelle scelte. L’altro aspetto inerisce al valore della partecipazione dei cittadini, i quali finalmente possono essere presenti nella governance del servizio sanitario di riferimento. Questa partecipazione non deve ispirarsi a condotte di contestazione, ma a principi di dialogo e di interlocuzione, fatti con stile istituzionale, autorevolezza, senza abdicazione o supina subordinazione del Comitato all’Azienda. Tutto ciò richiede competenza, professionalità e leadership. 

Nel percorso di vita di questo decennio per i Comitati non tutto è stato luce. Ombre e difficoltà sono emerse, a cominciare dalla mancata identificazione dei requisiti di ammissione delle varie Associazioni ed organizzazioni, dal loro avvicendamento, dalla possibilità o meno della ammissione dei rappresentanti di Ordini, Collegi professionali, Sindacati di categoria, cooperative ecc. Su tali temi le aziende hanno operato con criteri diversi e spesso contrastanti, astenendosi dall’approfondimento della tematica. Anche sul contenuto della Relazione annuale non sono intervenuti chiarimenti, lasciando alla discrezionalità dei vari Presidenti di applicare l’art. 9 comma 8 della legge 5/2009 o l’art 2 lettera e del DA 15.4.2010.

Nessun chiarimento è intervenuto in materia di ambito territoriale soprattutto per i Comitati delle aziende ospedaliere e per i Policlinici universitari, come anche per quanto riguarda i compiti della Conferenza dei Comitati consultivi, molto estesi e per nulla compatibili con i compiti di questi ultimi.

Infine, e non è l’ultima, mancano interventi di modifica delle procedure per il rinnovo dei Comitati consultivi, i cui tempi sono piuttosto lunghi, per cui è opportuno ridurli. Altri inconvenienti potrebbero essere evidenziati, che, bene o male, potrebbero essere superati da una buona preparazione e competenza delle associazioni e delle organizzazioni che ne fanno parte, costituendo esse la base fondamentale per un’efficiente comitato. 

Luigi Anile            

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