cronaca

S. Stefano Briga, sentenza del TAR su oneri concessori

Sentenza del TAR Catania su pagamento oneri concessori nuovi loculi tripli cimitero sub urbano S. Stefano Briga

          Con sentenza 1 febbraio 2021, n. 310, il T.A.R. di Catania, Sez. III, ha annullato la nota dirigenziale prot. n. 249217 del 10 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento cimiteri e verde pubblico specificava che «in riferimento alle celle triple di nuova edificazione site nel cimitero suburbano di Santo Stefano Briga si porta a conoscenza che in aggiunta al normale prezzo di concessione di cella tripla di punta 1° fuori terra + 2 sottostanti … occorre conteggiare l’ulteriore concessione dell’area vestibolare, a servizio di ogni singolo loculo. Il prezzo dovrà essere calcolato sulla superficie media di metri 2,20×0,75×3.438,53/mq = € 5.673,57».

          Il giudizio è stato promosso dall’Avv. Armando Hyerace perché il Comune, in applicazione di quanto sopra, chiedeva alla propria assistita per la concessione di una cella tripla l’ulteriore somma di € 5.673,57 per una non meglio precisata “area vestibolare esclusiva” a servizio dei loculi prescelti.

          I giudici amministrativi hanno accolto le censure mosse nel ricorso osservando come, trattandosi nello specifico di semplici celle e non di edifici, «…non si rinviene innanzi ad esse, ovviamente, alcuna “area vestibolare”, poiché la presenza di un’area vestibolare presuppone, come è stato indicato, l’esistenza di un edificio, sebbene di proporzioni particolarmente ridotte e modeste. Nell’elaborato 1, lettera D (“Costi di concessione di manufatti per sepolture già realizzati”) si afferma esplicitamente che nei cimiteri rurali per la cella tripla composta da una fila fuori terra più due sottostanti il piano di calpestio è dovuto [solo n.d.r.] l’importo di € 5.441,94.     
Il Comune ha fatto riferimento alla concessione di terreni “per cellari, edicole e cappelle”, ma la relativa previsione non può che intendersi nel senso che il relativo importo è dovuto quando l’Amministrazione vi provveda effettivamente all’assegnazione di un terreno da destinare ad area vestibolare, mentre nel caso in esame la concessione riguarda semplicemente l’assegnazione di un loculo triplo (non di un edificio seppur modesto), per il quale deve farsi applicazione di quanto stabilito dal tariffario, con obbligo, pertanto, di corresponsione della sola somma sopra indicata.        
La parziale destinazione di una porzione di terreno ad area vestibolare, invero, può ritenersi ricorrente nel caso di concessione rilasciata per la realizzazione o il mantenimento di edicole e cappelle – che sono, per l’appunto, piccoli edifici – mentre non appare del tutto chiaro cosa il Comune abbia inteso con l’espressione “cellari”. Ad ogni buon conto, qualsiasi cosa effettivamente si intenda con tale espressione, occorre, evidentemente, che sia realmente intervenuta la destinazione di una porzione ulteriore di terreno ad area vestibolare onde poter pretendere la maggiorazione del canone, poiché questa è l’unica interpretazione ragionevole che può darsi della disciplina indicata, mentre, opinando diversamente, la stessa risulterebbe irragionevole e foriera di ingiustificate disparità di trattamento
».

          Al di là degli effetti sul caso specifico, è evidente che tale pronuncia ha immediate conseguenze di carattere generale: se vuole evitare il sorgere di ulteriore contenzioso dall’esito pressoché scontato, il Comune non potrà che disapplicare l’illegittima tariffa richiesta sia sulle concessioni medio tempore già rilasciate che su quelle in corso di adozione.                 

                                                                     Avv. Armando Hyerace

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